Lugano Tribune, luganotribune.com
AFFARI
Disoccupazione dei frontalieri: l’Europa ha deciso, ora tocca a Berna
La revisione del regolamento europeo 883/2004 è stata approvata in via definitiva e firmata il 7 ottobre. Se la Svizzera la recepisse, a pagare l’indennità ai frontalieri disoccupati sarebbe l’ultimo Stato d’impiego. Ma il recepimento non è automatico: la SECO stima costi supplementari tra 500 e 800 milioni di franchi all’anno.
La revisione europea delle regole sulla disoccupazione dei lavoratori frontalieri è stata approvata in via definitiva e sta suscitando preoccupazione in Svizzera, come scrive Il Giorno in un articolo pubblicato oggi. Il punto che tocca da vicino il Ticino si riassume in una frase: se Berna recepisse la riforma, chi risiede in Italia e perde il lavoro in Cantone riceverebbe l’indennità di disoccupazione dalla Svizzera e non più dallo Stato di residenza.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) descrive il meccanismo nella sua pagina dedicata al regolamento (CE) n. 883/2004, aggiornata al 1° ottobre 2026. La competenza per il versamento dell’indennità passerebbe all’ultimo Stato d’impiego, a condizione che il lavoratore frontaliero vi abbia svolto un’attività per almeno 22 settimane consecutive. Il lavoratore dovrebbe iscriversi alla ricerca di un lavoro in quello Stato e rispettarne gli obblighi di controllo: nel caso svizzero, iscrizione agli uffici regionali di collocamento (URC) e richiesta delle prestazioni a una cassa di disoccupazione elvetica.
Come funziona oggi
Oggi vale il principio opposto. In caso di disoccupazione dei frontalieri, spiega la SECO, è lo Stato di residenza a pagare l’indennità e a verificare gli obblighi di controllo, con durata e importo massimo fissati dalla propria legislazione nazionale. Lo Stato d’impiego, al quale affluiscono i contributi versati dai frontalieri, rimborsa allo Stato di residenza le prestazioni erogate nei primi tre mesi, periodo che sale a cinque mesi se il lavoratore ha lavorato nello Stato dell’ultimo impiego per più di dodici mesi negli ultimi ventiquattro. La revisione abolirebbe questo sistema di rimborsi.
I conti pubblicati dalla SECO mostrano la posta in gioco. Nel 2025 i frontalieri hanno versato all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera contributi per 601,6 milioni di franchi, di cui 103,5 milioni attribuibili a lavoratori residenti in Italia. Nello stesso anno la Svizzera ha versato agli Stati di residenza rimborsi per 292,3 milioni, di cui 21,1 milioni all’Italia. La SECO stima che il cambio di sistema comporterebbe costi supplementari tra 500 e 800 milioni di franchi all’anno, avvertendo però che le cifre restano molto approssimative, perché la Svizzera dispone di pochi dati effettivi sui frontalieri disoccupati.
L’iter europeo e la posizione di Berna
A livello europeo l’iter è chiuso. Il Parlamento europeo ha adottato la revisione il 7 luglio 2026 e il Consiglio dell’Unione europea l’ha approvata il 28 settembre, come riassume la SECO. I presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno firmato il regolamento il 7 ottobre, secondo il ministero finlandese degli Affari sociali e della sanità, che attende la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione nel corso di ottobre e l’entrata in vigore il 1° novembre 2026; la maggior parte delle disposizioni diventerebbe applicabile dopo un periodo transitorio di due anni.
Per la Svizzera, però, nulla è automatico. Il regolamento fa parte dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Berna e Bruxelles, ma la SECO sottolinea che non esiste un obbligo legale di recepirlo. Un eventuale recepimento passerebbe da una decisione del Comitato misto dell’Accordo, richiederebbe il consenso esplicito della Svizzera e la conclusione della procedura di approvazione interna, compreso un eventuale referendum. La SECO ricorda inoltre che il Consiglio federale potrebbe rifiutare il recepimento, esponendo però il Paese a possibili misure di ritorsione dell’Unione, difficili da prevedere. Fino a una decisione, tra la Svizzera e l’Unione continuerebbe ad applicarsi il regolamento nella versione attuale.
La revisione ritocca anche l’esportazione delle prestazioni, la possibilità di cercare lavoro in un altro Stato continuando a percepire l’indennità del Paese in cui ci si è iscritti come disoccupati: la durata minima salirebbe da tre a sei mesi e verrebbe abolito l’obbligo di restare a disposizione dell’ufficio di collocamento per almeno quattro settimane prima dell’esportazione.
Per il Ticino, la decisione di Berna peserà sugli uffici regionali di collocamento, sulle casse di disoccupazione e sui lavoratori che ogni giorno varcano il confine per raggiungere il Luganese e il Mendrisiotto. Chiusa la partita di Bruxelles, la palla è ora nel campo svizzero.
La riforma in cifre
| Sistema attuale | Paga lo Stato di residenza; lo Stato d’impiego rimborsa 3 mesi (5 se oltre 12 mesi di lavoro negli ultimi 24) | SECO, pagina aggiornata al 1.10.2026 |
| Con la revisione | Paga l’ultimo Stato d’impiego, con almeno 22 settimane consecutive di attività; rimborsi aboliti | SECO; Parlamento europeo |
| Costi supplementari stimati per la Svizzera | CHF 500-800 mio all’anno (stima approssimativa) | SECO |
| Contributi dei frontalieri all’assicurazione svizzera, 2025 | CHF 601,6 mio, di cui CHF 103,5 mio da residenti in Italia | SECO, tabella contributi AD |
| Rimborsi versati dalla Svizzera, 2025 | CHF 292,3 mio, di cui CHF 21,1 mio all’Italia | SECO, tabella rimborsi |
| Iter europeo | Parlamento europeo 7 luglio 2026; Consiglio UE 28 settembre 2026; firma 7 ottobre 2026 | SECO; ministero finlandese STM |
| Entrata in vigore nell’UE | 1° novembre 2026 dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; gran parte delle norme dopo un transitorio di due anni | Ministero finlandese STM |


